D.M. 31 marzo 2026 sicurezza antincendio nelle scuole

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Sicurezza antincendio nelle scuole: cosa fare davvero con il D.M. 31 marzo 2026

Il tema antincendio nelle scuole è spesso complesso per un motivo semplice: tempi lunghi e responsabilità condivise con l’ente proprietario. Il D.M. 31 marzo 2026, che dà attuazione a quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025 che aveva genericamente fissato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo di adeguamento, definisce una roadmap in due step e, soprattutto, indica cosa la scuola deve presidiare nel periodo transitorio, mentre gli interventi strutturali vengono pianificati o realizzati.

Le due scadenze che devi avere in agenda

Il decreto si basa su scadenze differenziate:

  • entro 9 mesi dalla pubblicazione: presentazione di una SCIA “parziale” con alcune misure/presidi minimi già attivi;
  • entro il 31 dicembre 2027: completamento dell’adeguamento e presentazione della SCIA definitiva.

La logica è chiara: rendere subito più sicuro l’edificio con presidi essenziali e dare tempo per programmare gli interventi più invasivi.

Step 1: SCIA entro 9 mesi, cosa deve risultare “in piedi” subito

Entro 9 mesi, la SCIA deve attestare l’attuazione di specifiche disposizioni del D.M. 26 agosto 1992, richiamate in modo puntuale dal decreto. In sintesi, parliamo di:

  • illuminazione di emergenza;
  • impianto di allarme/diffusione sonora (dove previsto);
  • estintori;
  • segnaletica di sicurezza;
  • regole di esercizio e gestione (cioè: presidi funzionanti e mantenuti, non “solo presenti”).

Questo step va letto correttamente: non è un adempimento “cartaceo”. Se la scuola dichiara presidi minimi, deve anche poter dimostrare che sono gestiti e controllati.

Step 2: SCIA definitiva entro 31/12/2027

Il 31 dicembre 2027 resta il traguardo dell’adeguamento completo e della SCIA definitiva. Qui ricadono gli interventi strutturali e impiantistici che richiedono progettazione e lavori.

Per la dirigenza, il punto operativo è un altro: il decreto non consente di “attendere il cantiere” senza fare nulla nel frattempo. Il periodo transitorio va governato con misure organizzative e tracciabilità.

Il periodo transitorio: misure gestionali obbligatorie (non opzionali)

Il decreto introduce l’obbligo di adottare misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio dovuto al mancato adeguamento completo. Significa che, finché l’edificio non è pienamente conforme, la scuola deve aumentare il livello di controllo e organizzazione.

Le misure tipiche (da tradurre in scelte concrete) sono:

  • controllo del carico d’incendio (ridurre materiali combustibili non necessari);
  • gestione di materiali/arredi non adeguati (rimozione o sostituzione dove necessario);
  • affollamento coerente con le vie di fuga realmente disponibili (anche con riorganizzazione spazi);
  • sorveglianza visiva più strutturata degli ambienti.

Questa parte, nella pratica, è quella che “mette in sicurezza” la scuola mentre gli interventi strutturali seguono i loro tempi.

D.M. 31 marzo 2026

Addetti antincendio: più presidio, più addestramento (anche con esterni)

Nel transitorio il decreto richiede un potenziamento del presidio antincendio: più attenzione, più sorveglianza, più capacità di risposta.

È previsto anche l’utilizzo di personale esterno qualificato in appalto, quando le risorse interne non sono sufficienti: l’importante è che l’addetto incaricato abbia requisiti e competenze adeguate.Sul piano formativo, il requisito centrale citato dal decreto è il percorso 3-FOR con idoneità tecnica.

Esercitazioni e documentazione: cosa non può mancare

Il decreto rafforza la parte “gestionale” anche in termini di tracciabilità:

  • informazione ai lavoratori sui rischi specifici legati alla fase transitoria;
  • almeno due esercitazioni antincendio aggiuntive all’anno, costruite su scenari coerenti;
  • piano di emergenza aggiornato, soprattutto in presenza di cantieri;
  • registrazione delle attività (sorveglianza, esercitazioni, controlli) nel registro.

Qui si gioca un aspetto decisivo: in caso di verifica, ciò che non è organizzato e tracciato è difficile da difendere.

Conclusione

Il D.M. 31 marzo 2026 rende l’adeguamento più “gestibile” perché separa ciò che va fatto subito (SCIA entro 9 mesi con presidi minimi) da ciò che richiede tempo (SCIA definitiva entro 2027). Ma nel mezzo impone un principio operativo chiaro: il rischio va mitigato con misure gestionali reali, non con rinvii.

Poiché il CPI/SCIA attiene all’idoneità della struttura, le diverse norme in materia (Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3; D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 3; D.P.R. 151/2011) che separano la proprietà dell’immobile dalla gestione dell’attività scolastica, prevedono che l’obbligo di attivarsi per ottenerlo ricade sull’ente locale proprietario . 

Per un Dirigente Scolastico, la strategia più efficace è impostare un percorso essenziale e documentato: presidi minimi, organizzazione del transitorio, addetti ed esercitazioni, registri in ordine.