La nota INL n. 5944/2025 e il quadro normativo
Con la nota n. 5944/2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri ispettori istruzioni dettagliate sull’applicazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro per maternità nel comparto scuola.
Le disposizioni contenute nella nota riguardano anche il personale scolastico (sia docente che ATA) e differenziano i criteri da adottare in base al grado di istruzione e ai rischi specifici legati alla mansione.
La norma principale da applicare è il D.Lgs. 151/2001 e in particolare gli artt. 6, 7 e 17, finalizzati a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte, ovvero attraverso l’astensione dal lavoro, nonché dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell’art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001).
Periodi di astensione obbligatoria e facoltà alternative
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, stabiliti all’art. 21 del D.Lgs. 151/2001, sono:
a) i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) i tre mesi dopo il parto;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
In alternativa è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Certificazioni, comunicazioni e richieste di interdizione
Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
La comunicazione telematica all’INPS dello stato di gravidanza della lavoratrice è obbligatoria per il medico curante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 151/2001 così modificato dalla legge 98/2013.
In presenza di condizioni di salute che impongono l’astensione dal lavoro della lavoratrice, la richiesta di interdizione anticipata può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://www.ispettorato.gov.it/servizi-e-modulistica/per-i-lavoratori/), unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.
Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.
Valutazione dell’Ispettorato Territoriale e ruolo del dirigente scolastico
L’Ufficio dell’Ispettorato Territoriale competente valuterà la documentazione acquisita nonché la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta di interdizione al lavoro, ovvero che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalle lettere b) e c) dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, di seguito richiamate:
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7553 del 29/04/2013, il procedimento amministrativo de quo non rappresenta un accertamento ispettivo, poiché la valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, come previsto all’art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001 nonché all’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all’art. 7, commi 1 e 2.
Pertanto, qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento, si dovrà procedere all’interdizione dal lavoro così come disposto dall’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 151/2001.
Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) chiede infatti al dirigente scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, di effettuare una valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici in stato di gravidanza, considerando l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici e di adottare le necessarie misure di prevenzione (modifica delle mansioni, trasferimento temporaneo a mansioni non esposte al rischio, ecc.).
Le lavoratrici vanno preventivamente informate che tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. 151/2001 e dal D.Lgs. 81/2008 saranno attivate solo dopo aver comunicato lo stato di gravidanza, anche mediante la presentazione del certificato medico che lo attesta.
Dei risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i rappresentanti per la sicurezza (art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001).
La nota 5944/2025 ricorda agli ispettori dell’INL che la fase valutativa dovrà partire dall’esame dello stralcio del DVR esibito dalla scuola e dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente di lavoro.
Quanto agli effetti della valutazione del rischio, l’art. 12 del D.Lgs. n. 151/2001 non lascia margini interpretativi:
“Qualora i risultati della valutazione di cui all’art. 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. (…) Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’art. 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’art. 6, comma 1”.
Pertanto, è evidente che laddove non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione compatibile, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro dovrà procedere all’emanazione del provvedimento di interdizione dal lavoro, così come disposto dall’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 151/2001.
Diversamente, se sussiste la possibilità di spostamento, il datore di lavoro collocherà la lavoratrice nella mansione non pregiudizievole al suo stato.

Misure che il datore di lavoro deve adottare
Al fine di mettere in pratica tutte le misure necessarie ad evitare l’esposizione ai potenziali rischi della lavoratrice madre, il datore di lavoro dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro;
b) spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non pregiudizievole al suo stato;
c) qualora non siano possibili le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il datore di lavoro dovrà tempestivamente avanzare istanza di astensione ante partum/post partum all’ITL competente per territorio, al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo.
Chiarimenti interpretativi
L’interpello prot. n. 6584 del 28/11/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che lo spostamento ad altra mansione non va inteso in senso assoluto, ma in senso relativo:
- assoluto: quando il datore di lavoro non ha alcuna mansione alternativa disponibile;
- relativo: quando la mansione alternativa, pur reperibile, è in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile all’organizzazione aziendale.
Infatti, a norma dell’art. 1175 c.c., è da ritenersi “inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità”.
Inoltre, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 7553 del 2013 chiarisce che spetta in via esclusiva al datore di lavoro valutare la fattibilità dello spostamento, in quanto unico soggetto in grado di conoscere l’effettiva organizzazione aziendale.
Settore scuola: casistiche
Nel comparto scuola, con particolare riferimento alle insegnanti, si possono prospettare tre situazioni in relazione all’assegnazione ad asili nido, scuole dell’infanzia, primaria o secondaria.
Educatrici di asili nido e insegnanti di scuola dell’infanzia
Principali rischi:
- sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi);
- stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche);
- posture incongrue e stazione eretta prolungata.
In tali casi, il periodo di astensione deve comprendere gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro rilascia il provvedimento di interdizione automatica, senza ulteriori valutazioni.
Insegnanti di scuola primaria
Principale rischio:
- rischio biologico (malattie esantematiche, epidemie, ecc.).
Anche qui il periodo di astensione deve comprendere gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto, con rilascio automatico del provvedimento da parte dell’ITL.
Insegnanti di scuola secondaria
Principale rischio:
- vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali.
Il periodo di astensione comprende gestazione e puerperio fino a 7 mesi.
Tuttavia, in questo caso è necessario un accertamento specifico (anche mediante dichiarazione del datore di lavoro) per verificare se l’esposizione sia effettiva.

Personale di sostegno
Per il personale di sostegno (docente e non) nelle scuole di ogni ordine e grado, le condizioni da valutare sono:
- ausilio ad allievi non autosufficienti (possibili reazioni improvvise e violente): astensione durante gestazione e puerperio fino a 7 mesi, valutata caso per caso;
- movimentazione manuale di disabili non autosufficienti: stesso periodo, in base alla valutazione dei rischi;
- stretto contatto con il disabile con esposizione ad agenti biologici: possibile astensione sia durante gestazione che puerperio fino a 7 mesi.
Chiusura anno scolastico
L’INL, con nota n. 2269 del 14.11.2022, ha richiamato quanto stabilito dal MLPS nel 2005:
“Durante il periodo di chiusura dell’anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa, che rimane sospesa. Pertanto, non sarebbe giustificata l’emanazione di un provvedimento di astensione in corrispondenza di tale periodo”.
Una più dettagliata disamina dei profili professionali presenti nella scuola e dei possibili fattori di
rischio incompatibili con lo stato di gravidanza suggerisce queste ulteriori indicazioni al fine di effettuare
una corretta valutazione del rischio da parte del datore di lavoro (fattori di rischio solo indicativi e non
esaustivi):
Tabelle dei fattori di rischio per ordini scolastici
Scuola dell’infanzia
Insegnanti 3–4 anni
- sollevamento carichi
- stazione eretta
- rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)
Insegnanti 4–5 anni
- rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)
Collaboratrici scolastiche
- stazione eretta
- sollevamento carichi con indice di rischio ≥ 0,85
- utilizzo di scale
Cuoca e aiuto cuoca
- sollevamento carichi con indice di rischio ≥ 0,85
- stazione eretta
Scuola primaria
Insegnanti
- rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)
Insegnanti di sostegno
- traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi)
- rischio infettivo
Insegnanti di attività motoria
- mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata, assistenza, rumore Lex ≥ 80 db(A))
Collaboratrici scolastiche
- mansione compatibile (evitando scale a pioli, movimentazione carichi ≥ 0,85)
Personale amministrativo
- mansione compatibile (eventuale modifica condizioni/orario)
Scuola secondaria di 1° grado
Insegnanti
- mansione compatibile
Attività motoria
- mansione compatibile (limitazioni come sopra)
Sostegno
- traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi)
Collaboratrici scolastiche
- mansione compatibile (limitazioni come sopra)
Personale amministrativo
- mansione compatibile
Scuola secondaria di 2° grado
Insegnanti
- mansione compatibile
Attività motoria
- mansione compatibile (limitazioni come sopra)
Sostegno
- traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi)
I.T.P. e assistenti tecnici di laboratorio
- in base alla valutazione del rischio del laboratorio di appartenenza
Collaboratrici scolastiche
- mansione compatibile (limitazioni come sopra)
Personale amministrativo
- mansione compatibile






