La normativa* obbliga il datore di lavoro-Dirigente Scolastico, sentito il medico competente, a “prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
*art. 45 del d.lgs 81/2008
Nelle poche righe precedenti si capisce come l’addetto al primo soccorso sia in realtà solo parte di una organizzazione più vasta e articolata, e nella scuola ciò si accentua vista la contemporanea presenza, insieme ai lavoratori, di centinaia di minori.
L’organizzazione di una valida squadra di primo soccorso è quindi il primo passo per approntare un piano di soccorso valido ed efficace, in grado di rispondere a tutte le possibili emergenze sanitarie, sia che si tratti di infortuni che di malori.
Cosa si intende per primo soccorso e che cosa si è obbligati a fare in una situazione di emergenza?
Mentre il “pronto soccorso” è un atto svolto da personale qualificato (medici, infermieri, ecc.) il “primo soccorso” è l’insieme di manovre, di azioni e di interventi eseguiti da “soggetti laici”, ossia privi di formazione professionale, sulla vittima di un incidente o di un malore nell’immediatezza dell’accaduto, in attesa dell’arrivo dei sanitari.
Quindi il primo soccorso in una scuola è finalizzato a riconoscere l’urgenza-emergenza sanitaria che si dovesse presentare, coinvolgendo tempestivamente il sistema di intervento del soccorso del SSN e fornendo agli operatori del 118/112 le corrette informazioni per assistere la persona che ha accusato il malore o l’infortunio.
All’addetto al primo soccorso, durante un corso di formazione svolto da personale medico, vengono anche insegnate le corrette manovre da svolgere durante le varie emergenze, così da evitare che l’infortunato riceva azioni errate in attesa dei soccorsi esterni.
In che modo il Dirigente Scolastico organizza il primo soccorso?
Il decreto ministeriale* che ci fornisce le indicazioni da seguire, che oltre a consentirci di individuare il “Gruppo” di appartenenza della nostra “azienda” (le scuole sono inserite nel “Gruppo B”) ci obbliga anche ad avere sempre a disposizione alcune attrezzature, in particolare almeno una cassetta di primo soccorso (che nelle scuole con edifici con più piani o più plessi diventano, ovviamente, molte di più).
* D.M. 388/2003
Il contenuto della cassetta è indicato nell’allegato 1 del decreto, ma è solo indicativo e può (meglio sarebbe dire, deve) essere integrato, sentito il Medico Competente se presente, sulla base dei rischi specifici presenti nella scuola (si immagini un istituto con laboratori chimici o tessili o elettronici, e il collegamento alla gestione di infortuni collegati a queste attività).
Nel piano di soccorso predisposto dal Dirigente Scolastico andranno indicate le procedure di intervento e di chiamata dei soccorsi esterni, in pratica chi deve fare cosa e come lo deve fare.
Nella procedura di soccorso non sono solo gli addetti al primo soccorso a dover intervenire ma tutto il personale, fosse anche solo nel fornire disposizione di restar fermi in aula in attesa che le operazioni di salvataggio messe in atto dagli operatori del 118 o del 112 si concludano.
Come devono essere designati gli addetti al primo soccorso?
Al datore di lavoro-Dirigente Scolastico è fatta richiesta* di “designare preventivamente i lavoratori incaricati di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
*ex art. 18 lett. b) D.lgs. 81/2008
Preventivamente significa che in una nuova azienda prima di ogni altra operazione vanno individuati i lavoratori che gestiranno le operazioni in caso di emergenza, e questo anche in assenza della successiva – obbligatoria – formazione, in quanto l’intervento di soccorso non è prerogativa del solo addetto ma di chiunque si trovi nei pressi.
Si tratta di una indicazione che si collega con il quanto affermato nel codice penale*, in cui si afferma che “è dovere di ogni cittadino, al di là dell’attività che svolge, soccorrere una persona in difficoltà, pena una multa o, in casi gravi, persino il carcere (reato di “omissione di soccorso”).
*art. 593
La ratio di questo discorso è che “tutti devono prestare assistenza anche se la squadra di primo soccorso – essendo obbligatoria ed adeguatamente formata – sarà sicuramente in grado di farlo al meglio”.
Quanti devono essere gli addetti al primo soccorso?
La norma lascia al Dirigente Scolastico (aiutato dal medico competente, se presente) il compito di individuare il numero sufficiente, “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva” (quindi anche in funzione delle assenze programmate o dei turni di lavoro, ecc.)
Anche in questo caso la ratio è che MAI la scuola (compresi i suoi plessi) dovrà trovarsi priva di addetti al primo soccorso (questo principio vale per l’attività ordinaria ma è da estendersi a tutti i momenti in cui si è al di fuori dalla normale gestione, ad esempio gite d’istruzione, colloqui con i genitori, ecc.)
Nella individuazione degli addetti al primo soccorso chi deve essere preferito?
Non vi è una regola anche se sarebbe sempre preferibile individuare soggetti che diano garanzie di equilibrio e che non siano troppo emotivi.
Perché se da un lato la normativa ci dice che i lavoratori individuati dal datore di lavoro come addetti al primo soccorso non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione, dall’altro non vi è interesse alcuno per il Dirigente Scolastico di avvalersi di lavoratori che non diano tutte le garanzie necessarie.
Fatta questa premessa sicuramente i docenti di attività motoria, quelli dei laboratori e il personale non docente tutto potrebbe – a giusta ragione – essere individuato quale addetto al primo soccorso.
Quali sono i compiti degli addetti al primo soccorso?
Come detto in precedenza quando abbiamo accennato al piano di soccorso, tra i compiti dell’addetto al primo soccorso abbiamo:
- saper comunicare con i sanitari che interverranno (o che sono intervenuti) sul luogo dell’incidente, in modo da fornire loro tutti gli elementi necessari per analizzare e valutare la gravità dell’infortunio
- saper riconoscere l’emergenza sanitaria e il saper fare correttamente la chiamata dei soccorsi esterni è il primo step che si trova ad affrontare l’addetto al P.S.
- assistenza all’infortunato in attesa dell’arrivo dei soccorsi e le eventuali manovre salvavita e di rianimazione cardio-polmonare
In presenza del defibrillatore semiautomatico (DAE) lo stesso addetto al primo soccorso o l’incaricato all’uso del DAE inserirà questa azione nella catena del soccorso.
Rassicurare i lavoratori individuati come addetti al primo soccorso è fondamentale ed è per questo che non ci stancheremo mai di suggerire di ricordargli che l’addetto al primo soccorso è esente da responsabilità penali nell’adempimento delle proprie funzioni, in quanto agisce in “stato di necessità” ed è coperto dall’art. 54 del codice penale.
Le uniche occasioni in cui un addetto al primo soccorso (come qualsiasi altro cittadino) potrebbe incorrere in “colpe” sono l’omissione di soccorso o l’adozione di misure inopportune o scorrette.
Buona regola generale è quindi fare solo ciò che si sa fare e in casi dubbi seguire sempre le indicazioni dell’operatore del 118.
Capitolo a parte è la somministrazione dei farmaci in orario scolastico che sarà oggetto di un
successivo approfondimento.
La formazione che dovrà ricevere l’addetto al primo soccorso per le aziende di Gruppo B come la scuola ha durata di almeno 12 ore di cui le ultime 4 dedicate alle attività pratiche.
L’aggiornamento (pari ad almeno 4 ore) è con cadenza triennale.
Sia i corsi di formazione che l’aggiornamento formativo dovranno essere tenuti solo da personale medico e potranno svolgersi solo in presenza. Per questa formazione è esclusa la modalità e-learning.






